Regime Fiscale delle Locazioni Residenziali e Commerciali
Fonte: Documentazione Immobiliare Camera dei Deputati.
Al fine di incoraggiare l’emersione di base imponibile, il legislatore nel tempo ha esteso il regime della cd. cedolare secca (che consente di optare per un’imposta sostitutiva ad aliquota unica, in luogo delle ordinarie regole IRPEF) sui redditi derivanti dalle locazioni immobiliari. Il regime agevolato consente di applicare ai redditi derivanti da locazione (ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) un’ imposta sostitutiva del 21% (ovvero del 10% in presenza di locazioni a canone concordato).
Tale regime è stato progressivamente steso nel tempo; da ultimo, l’articolo 1, comma 59 della legge di bilancio 2019 ha esteso il regime della cedolare ai contratti stipulati nell’anno 2019 relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie. Lo stesso provvedimento (comma 1127) ha elevato al cento per cento la misura del relativo acconto a decorrere dal 2021.
In precedenza, il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4) aveva previsto la possibilità di optare per l’applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1 giugno 2017. E’ stata introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all’atto dell’accredito, a titolo di acconto o d’imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l’opzione per la cedolare secca.
L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale delle locazioni brevi con la circolare 24/E del 12 ottobre 2017. Si segnala inoltre la guida aggiornata ad ottobre 2017.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato il 24 novembre 2017 ha trasmesso al Parlamento una segnalazione sulla norma descritta, evidenziando profili di impatto restrittivo della concorrenza: l’obbligo fiscale inerente all’assunzione della qualità di sostituto d’imposta, infatti, rappresentando un ulteriore onere amministrativo non direttamente collegato con l’attività d’impresa svolta dagli operatori del settore, è ritenuto suscettibile di disincentivare gli intermediari dal mettere a disposizione dei conduttori forme di pagamento digitale sulle proprie piattaforme.